[data di prima pubblicazione: 16/12/2004 – Ultima modifica:
09/01/2007]
Scopo di questa pagina è fornire informazioni semplici e immediate
sui principali dubbi e le domande che più spesso si sentono fare
riguardo all’applicazione della legge Stanca relativamente ai
siti web. La pagina è continuamente in fase di aggiornamento
e non assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori o imprecisioni:
chiunque notasse errori o volesse fare modifiche, correzioni, porre nuove
domande, lo può fare scrivendo attraverso questo modulo.
Ci impegnamo a correggerli al più presto in presenza di interpretazioni
ufficiali. In questa pagina è sempre indicata la data di ultima
modifica, oltre alla data di pubblicazione iniziale. Più tempo
passa dalla pubblicazione all’ultima modifica, più probabile è
che i contenuti siano corretti.
Il tentativo è quello di dare risposte non in gergo tecnico o
giurisprudenziale. Speriamo che questa pagina possa essere utile per iniziare
ad avvicinarsi alla legge.
- Le PA sono sempre obbligate ad adeguare i propri siti
esistenti? - No. La legge
dice chiaramente che si applica a contratti nuovi o a aggiornamenti
di contratti vecchi. Se quindi il contratto nuovo o il suo aggiornamento
non prevede la modifica di pagine esistenti, quelle pagine non sembrano
essere tenute ad un adeguamento. Inoltre quando il sito è frutto
di lavoro interno (di un ufficio preposto), quando dunque manca un contratto,
non è soggetto alla legge Stanca. Si vedano in merito le considerazioni
sull’articolo 56 del codice dell’amministrazione
digitale su questa pagina. - Ho sentito parlare di un piano di adeguamento. Di
che si tratta? - Se il Cnipa verifica un’inadeguatezza nel rispetto della legge per
qualcuno dei soggetti interessati, può richiedere che l’amministrazione
su cui si verifica l’inadeguatezza formuli un piano di adeguamento alla
legge. Non obbliga cioè a ottemperare immediatamente alla legge,
ma chiede che l’amministrazione prenda atto del mancato rispetto e preveda
come adeguarsi stilando un piano di adeguamento "con l’indicazione
delle attività e dei tempi di realizzazione.". Questo riguarda
però l’oggetto della legge, dunque il caso in cui esista un contratto
che deve attenersi alla legge. Per amministrazioni che non stipulano
il contratto e che dunque non sono soggette alla legge, non pare dunque
legittima neanche la richiesta del piano di adeguamento. Per queste
amministrazioni non pare vi sia dunque alcun tipo obbligo di adeguamento,
visto che l’oggetto della legge sono i contratti stipulati, non la semplice
esistenza del sito. - Tutti i nuovi contratti (o gli adeguamenti) devono
prevedere l’accessibilità? - In teoria no, ma in tal caso possono essere dichiarati nulli. La legge
prevede infatti che i contratti nuovi o gli adeguamenti rispettino il
vincolo di accessibilità. Dunque non includerlo è a rischio
e pericolo dei contraenti. E’ interessante sottolineare che anche se
il sito è accessibile, ma il contratto non lo prevedeva espressamente,
allora può essere annullato! Dunque è vivamente consigliato
prevedere in ogni nuovo contratto o aggiornamento il rispetto dell’accessibilità
e della legge Stanca, onde non incorrere in annullamenti. - A quali requisiti deve sottostare un sito PA interessato
dalla legge? - Ai soli requisiti tecnici, indicati in questo
documento. Esistono anche dei criteri
soggettivi, valutabili attraverso una procedura complessa indicata
qui, ma non c’è l’obbligo di ottemperare a questi requisiti. - Chi valuta il rispetto dei requisiti per i siti della
PA? - Un dirigente responsabile interno alla PA. Si tratta in pratica di
un’autocertificazione. Poiché la legge non prevede oneri per
la valutazione, si è scelto di identificare una figura interna
che risponde direttamente in caso di mancato rispetto dei criteri. - Chi verifica il rispetto della valutazione per i siti
della PA? - Al momento, pare nessuno. In un primo momento sembrava dovesse essere il Cnipa, almeno per le amministrazioni centrali centrali (ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del
regolamento). Per le amministrazioni regionali non era stato definito, in quanto non esistono uffici regionali del Cnipa.
Invece la normativa specifica che il Cnipa valuta il mantenimento del rispetto dei requisiti, non il loro rispetto. Ma se nessuno a monte valuta il rispetto, il Cnipa non può certo valutare nemmeno il mantenimento. La conseguenza è che la legge… non prevede un organismo per la verifica del rispetto dei requisiti, che sono autocertificati, e dunque non controllati da un ente terzo. - E’ possibile fare segnalazioni sul mancato rispetto
della legge? - Questo sì, è possibile segnalare eventuali mancanze riscontrate
su qualche sito al Cnipa. I disabili possono farlo all’indirizzo mail:
ictdisabili@cnipa.it. La legge
241/90 prevede che – se non indicato diversamente – il termine di intervento
sia di 30 giorni dalla segnalazione. I dipendenti di PA che sono discriminati
dal mancato rispetto della legge possono segnalarlo avvalendosi del
decreto legislativo 9 luglio 2003, n.216, attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione
e di condizioni di lavoro. - Chi sono i valutatori
- Sono persone giuridiche (enti, aziende) che dimostrano di avere i
requisiti necessari (di professionalità e mezzi) a valutare con
imparzialità un sito, sia per la parte dei requisiti tecnici,
che per quella, molto più complessa e onerosa, dei criteri soggettivi.
Vengono chiamati esclusivamente da aziende private
che vogliono rispettare la legge. Non valutano l’accessibilità
dei siti della PA, a meno che non siano liberamente incaricati dalla
singola amministrazione, che può decidere di avvalersene, ma
non vi è tenuta. Le tariffe delle loro prestazioni sono stabilite
dal Cnipa. Il Cnipa è anche il responsabile per l’accesso agli
elenchi ufficiali dei valutatori e presiede al loro mantenimento. - Che ruolo hanno i disabili nella valutazione?
- Nessuno, nei siti della PA. I disabili figurano nella legge solo come
soggetti di test dei siti nel caso della valutazione soggettiva, all’interno
di una procedura complessa gestita dai valutatori accreditati presso
il Cnipa. Siccome la valutazione soggettiva non è obbligatoria
per la PA, i disabili non hanno un ruolo attivo nella valutazione di
questi siti. Possono naturalmente, come ogni privato cittadino, segnalare
problemi alla singola amministrazione, o, meglio, al Cnipa, che può
valutare se la segnalazione ha rilevanza di legge oppure no. - La legge Stanca mi consente di avere un sito parallelo
accessibile? - No. Il requisito
22 dice che dove non sia possibile per una pagina rispettare i requisiti,
allora dev’esserci un link evidente all’inizio della pagina inaccessibile
che porti ad una pagina rispettosa dei suddetti requisiti,
non in solo testo, che sia equivalente per funzionalità e contenuto,
e ugualmente aggiornata. Questo rende decisamente più conveniente
sostituire direttamente la pagina non accessibile, visto che comunque
bisogna produrne un’altra. In ogni caso la pagina alternativa accessibile
è relativa alla singola pagina inaccessibile,
il che è ben diverso dall’avere un intero sito parallelo proposto
in home page. - Cos’è l’articolo 56, di cui ho sentito parlare,
del codice dell’amministrazione digitale? - Il codice dell’amministrazione digitale è stato approvato in
via preliminare dal consiglio dei ministri l’11 novembre 2004, e tenta
di armonizzare le normative in materia. L’articolo 56 dice: "ART.
56 (Caratteristiche dei siti) 1. Le pubbliche amministrazioni centrali
realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi
di usabilità, reperibilità, accessibilità anche
da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza
di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione,
qualità, omogeneità ed interoperabilità. 2. Lo
Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e gli enti locali
affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche
di cui al comma 1.". L’interpretazione di questo articolo non è
ancora chiara, e non è assodato che vincoli al rispetto della
legge Stanca anche nei casi in cui la legge Stanca non lo preveda. Dunque
non pare che possa obbligare siti già realizzati a essere resi
accessibili, mentre obbliga i siti realizzati internamente a rispettare
i principi di usabilità, reperibilità accessibilità,
eccetera. Principi però che non sono tutti facilmente identificabili
e rispettabili in maniera oggettiva, e che comunque non coincidono tout-court
con la legge Stanca.